TASI: Approvazione aliquota anno 2014

Pubblicata il 24/09/2014

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
Provincia di Palermo

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Si rende noto
 
Che il Consiglio Comunale nella seduta del 9 settembre 2014 con delibera n. 41 ha provveduto ad approvare  l'aliquota della TASI per l'anno 2014, fissandola nella misura dell'1,30 per mille su abitazioni principali e relative pertinenze, altri immobili ed aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli.
L'art. 50 del regolamento IUC approvato dal Consiglio comunale con delibera n.20 del 24.7.2014 ha provveduto ad individuare i soggetti passivi, prevedendo che:
 
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie,  o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 49. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3 N el caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
 
 
 

 
     L'art. 51 del predetto regolamento ha provveduto ad individuare gli immobili soggetti al tributo, prevedendo che:
 
1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest’ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un’oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all’imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
     
      L'art. 52 del regolamento IUC si sofferma sui periodi di applicazione del tributo, prevedendo che:
 
  1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
  2. La cessazione dell’obbligazione nei confronti del detentore si ha dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l’utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.
 
L'art. 53 regola la determinazione della base imponibile prevedendo che:
 
1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
 
 
La base imponibile è  ridotta del 50 per cento:
a.  per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
b.  per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2.  ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del comma 1, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione e ordinaria e straordinaria.
A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:
a)  il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;
b)  i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.
Sono altresì considerati tali gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
3.  Per quanto riguarda le aree edificabili i valori di riferimento sono quelli fissati con delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 3 aprile 2012 e relativi all'anno 2012,e che alla presente si allegano per formarne parte integrante e sostanziale( allegato A).
 
L'art. 58, infine, si occupa delle modalità di versamento dei tributi prevedendo che:
 
1. La TASI è versata in autoliquidazione da parte dei soggetti passivi.
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241
3. Il pagamento del tributo avviene in due rate con scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre.
4. La prima rata è calcolata sulla base dell’importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote o la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedenza o, in mancanza, l’aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno di competenza. E’ comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
5. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
 
L'art 59 prevede che :” Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore all’importo minimo di € 12,00.
 

 

Dalla residenza municipale, li 22/09/2014
 

Il Responsabile dell' Ufficio Tributi

 

L'Assessore al Bilancio e Tributi

F.to D.ssa Patrizia Maida

  F.to Rag. Domenico Orifici
 
 
 
 

Allegati

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Allegato GUIDA TASI .pdf 141.4 KB


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