CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
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Modalità di Rilascio della Carta D’Identità Elettronica |
con validità fino alla data di compleanno del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
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Come fare / Cosa fare |
Rilascio/rinnovo |
Il rilascio/rinnovo avverrà soltanto nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00. Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,30 |
Acquisizione dati |
Il richiedente che intende ottenere tale documento valido per l’espatrio deve inoltre sottoscrivere una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto (tali condizioni vengono riportate nelle note).
Cittadini di Stati terzi maggiorenni
Cittadini italiani minorenni
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Consegna |
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, insieme alla seconda parte del Pin e del Puk. avverrà entro sei giorni lavorativi, presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta ovvero presso lo sportello anagrafico. Può anche essere indicato un delegato al ritiro. Se il cittadino non venisse trovato all'indirizzo indicato, la C.I.E. resta in giacenza all'Ufficio Postale 15 giorni solari (a partire dal 4° giorno solare successivo al rilascio dell'avviso). Il documento viene successivamente inviato all'Ufficio Anagrafe del Comune. Tutti i cittadini sono quindi invitati a controllare la data di scadenza della propria carta d'identità onde evitare di trovarsi sprovvisti del documento in caso di urgenza N.B. le carte di identità cartacee rilasciate in data antecedente al 01 Febbraio 2018 sono valide fino alla scadenza indicata nella stessa. |
Rilascio carta d'identità cartacea |
In tutti questi casi è necessario presentarsi presso gli l’Ufficio Anagrafe di Via Matteotti, 4 portando con sé oltre al documento scaduto/in scadenza tre foto tessera recenti.
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Rinnovo della carta di identità elettronica |
La carta d’identità può essere rinnovata a partire dai 6 mesi antecedenti la scadenza. Non è necessario richiedere una nuova carta d’identità nel caso di cambio di indirizzo, stato civile, titolo di studio o professione |
Furto o smarrimento della carta d'identità elettronica |
In caso di furto o smarrimento del documento ancora in corso di validità, oltre alla denuncia fatta alle competenti autorità di pubblica sicurezza, per ottenere un nuovo rilascio della carta di identità è necessario esibire un documento di riconoscimento o, in mancanza, si procederà all'identificazione mediante due testimoni maggiorenni. |
Donazione organi e tessuti |
Contestualmente alla richiesta o al rinnovo della carta di identità, il cittadino maggiorenne può esprimere direttamente al funzionario di anagrafe la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti, Per maggiori informazioni collegarsi al sito: http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt/documenti/comuni/5_brochure_italiano.pdf |
Note |
Elenco delle condizioni ostative al rilascio del passaporto |
D.P.R. 6 agosto 1974, n° 649 (Disciplina dell’uso della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio): Art. 1 – L’interessato che intenda giovarsi dell’equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d’identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d’identità, dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all’art. 3, lettere b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n° 1185. In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l’autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d’identità l’annotazione: “documento non valido ai fini dell’espatrio ”. Legge 21 novembre 1967, n° 1185 : Art. 3 – Non possono ottenere il passaporto: lett. b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio; lett. d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto; lett. e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n° 1423; lett. g) coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare. |
L’elenco degli stati nei quali è consentito recarsi con la carta di identità è disponibile nel sito internet |
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