Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
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Responsabile del procedimento
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Direttore responsabile dell'ufficio che detiene i dati. |
Oggetto del procedimento
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Dati e documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. legisl. n. 33/2013. |
Modalità di avvio del procedimento
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Chiunque può presentare l'istanza di accesso civico, senza necessità di fornire motivazioni. L'accesso è gratuito, fatto salvo il costo per la riproduzione dei supporti materiali. Nell'istanza è necessario identificare i dati e i documenti che si desidera richiedere. L'istanza va indirizzata all'ufficio che detiene i dati . |
Termine del procedimento
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Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. I termini del procedimento sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato per eventuale opposizione (dieci giorni dalla ricezione della comunicazione). |
Dove rivolgersi
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L'istanza può essere inviata via mail al direttore responsabile o presentata direttamente all'Ufficio Protocollo, secondo il modulo allegato. Può essere recapitata anche a mezzo posta. |
Conclusione del procedimento
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Il Direttore responsabile dell'ufficio che detiene i dati decide sull'istanza con provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente e ad eventuali controinteressati. Si applicano le esclusioni previste dalla legge, incluse quelle di cui all'art. 24, comma 1 della legge n. 241/1990. Si applicano altresì i limiti derivanti dalla tutela di determinati interessi pubblici e privati, elencati nell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del D. legisl. n. 33/2013. In caso di accoglimento dell'istanza, nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte del controinteressato.
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Cosa fare in caso di accesso negato |
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 97/2016 (protezione dei dati personali), il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. |
Normativa di riferimento
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Artt. 5, comma 2 e 5 bis del D. Legisl. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016. Deliberazioni ANAC Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”; Regolamento Comunale in materia di accesso civico e accesso generalizzato. |
Descrizione | |||||||||
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