Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Responsabile del procedimento

Direttore responsabile dell'ufficio che detiene i dati.
Oggetto del procedimento

Dati e documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. legisl. n. 33/2013.

Modalità di avvio  del procedimento

Chiunque può presentare l'istanza di accesso civico, senza necessità di fornire motivazioni. L'accesso è gratuito, fatto salvo il costo per la riproduzione dei supporti materiali. Nell'istanza è necessario identificare i dati e i documenti che si desidera richiedere. L'istanza va indirizzata all'ufficio che detiene i dati .

Termine del procedimento

Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. I termini del procedimento sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato per eventuale opposizione (dieci giorni dalla ricezione della comunicazione).
 

Dove rivolgersi

L'istanza può essere inviata via mail al direttore responsabile o presentata direttamente all'Ufficio Protocollo, secondo il modulo allegato. Può essere recapitata anche a mezzo posta. 
Conclusione del procedimento

Il Direttore responsabile dell'ufficio che detiene i dati decide sull'istanza con provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente e ad eventuali controinteressati.  Si applicano le esclusioni previste dalla legge, incluse quelle di cui all'art. 24, comma 1 della legge n. 241/1990.  Si applicano altresì i limiti derivanti dalla tutela di determinati interessi pubblici  e privati, elencati nell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del D. legisl. n. 33/2013.  In caso di accoglimento dell'istanza, nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte del controinteressato.

Cosa fare in caso di accesso negato

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 97/2016 (protezione dei dati personali), il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Normativa di riferimento

Artt. 5, comma 2 e 5 bis del D. Legisl. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Deliberazioni ANAC
Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;

Regolamento Comunale in materia di accesso civico e accesso generalizzato.
Descrizione
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